In breve

  • Diffamazione, minaccia e atti persecutori sono fattispecie distinte, che possono anche concorrere nello stesso episodio.
  • Per la giurisprudenza i social network sono un mezzo di pubblicità idoneo a integrare l'aggravante della diffamazione.
  • La diffamazione è procedibile a querela, da presentare entro tre mesi dalla notizia del fatto.

La diffusione dei social network e dei forum ha moltiplicato le occasioni in cui un contenuto pubblicato online può ledere la reputazione, la tranquillità o la sicurezza di una persona. Il codice penale italiano individua tre fattispecie distinte, spesso confuse tra loro nel linguaggio comune: la diffamazione, la minaccia e gli atti persecutori. Conoscerne i confini è il primo passo per capire quali strumenti di tutela sono effettivamente disponibili.

Diffamazione: l'art. 595 del codice penale

Si ha diffamazione quando, comunicando con più persone, si offende la reputazione di un soggetto che non è presente. È proprio l'assenza della persona offesa a distinguere la diffamazione dall'ingiuria: quest'ultima, rivolta direttamente alla persona, non costituisce più reato dal 2016 ma resta un illecito civile risarcibile.

Quando la diffamazione avviene attraverso un mezzo di pubblicità — la stampa, ma anche un post pubblico, un gruppo social o un articolo online — la pena è aggravata rispetto all'ipotesi base. La giurisprudenza considera pacificamente i social network e i siti internet un mezzo di pubblicità idoneo a integrare questa aggravante, proprio per la loro capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone in tempi rapidissimi.

La diffamazione è un reato procedibile a querela di parte: la persona offesa deve presentarla entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto. Trascorso questo termine, la via penale non è più percorribile, mentre resta aperta quella civile per il risarcimento del danno.

Minaccia: l'art. 612 del codice penale

La minaccia consiste nel prospettare a taluno un male ingiusto, idoneo a incidere sulla sua libertà psichica. Non è necessario che il male minacciato riguardi la vita o l'incolumità fisica: può trattarsi anche di un danno patrimoniale o reputazionale, purché la minaccia sia seria e concreta. Anche in questo caso il mezzo utilizzato — un messaggio privato, un commento pubblico, una chat di gruppo — non esclude la rilevanza penale della condotta.

Atti persecutori: l'art. 612-bis del codice penale

Gli atti persecutori, comunemente definiti stalking, puniscono condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionano nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure il fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina, oppure ancora la costringono ad alterare le proprie abitudini di vita. A differenza della diffamazione e della minaccia, che possono consumarsi anche con un solo episodio, gli atti persecutori richiedono la reiterazione della condotta nel tempo: è l'insistenza, più che il singolo atto, a fondare la fattispecie.

Una precisazione utile. Diffamazione, minaccia e atti persecutori possono anche concorrere tra loro nello stesso episodio, ad esempio quando un contenuto denigratorio è accompagnato da messaggi minatori reiterati nel tempo. La qualificazione corretta dei fatti richiede sempre una valutazione della documentazione concreta.

Quali strumenti di tutela sono disponibili

  1. Diffida stragiudiziale

    Una richiesta formale di rimozione del contenuto, spesso il primo passo utile per ottenere una soluzione rapida senza affrontare i tempi di un procedimento giudiziale.

  2. Segnalazione alla piattaforma

    Le principali piattaforme social prevedono procedure interne di segnalazione per contenuti diffamatori, minatori o persecutori, utili in affiancamento e non in sostituzione degli strumenti legali.

  3. Querela

    Per attivare la tutela penale nei termini previsti dalla legge — tre mesi dalla conoscenza del fatto per la diffamazione — è necessario presentare querela.

  4. Azione civile per il risarcimento

    Indipendentemente dall'esito penale, è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Chi ha invece ricevuto una diffida per un contenuto pubblicato ha a sua volta bisogno di orientarsi rapidamente: la sezione "Hai ricevuto una diffida" spiega quali sono i passaggi da considerare in quel caso specifico.

N.B. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale su un caso specifico. La qualificazione giuridica di una condotta dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.

Area di riferimento: Diffamazione e Molestie.