Diffamazione — art. 595 c.p.
Si configura quando la reputazione di una persona viene lesa attraverso comunicazioni rivolte a terzi, in sua assenza. Se commessa tramite piattaforme digitali, la pena è aumentata. Lo Studio valuta la raccolta delle prove, la diffida e, quando ricorrono i presupposti, la querela e l'azione risarcitoria.