In breve

  • Il contratto di management è atipico: la qualificazione dipende dalle prestazioni concretamente pattuite.
  • Esclusiva, durata e rinnovo, base di calcolo della percentuale e recesso sono le clausole da verificare per prime.
  • La clausola di tacita proroga in condizioni predisposte da una parte richiede approvazione specifica per iscritto (art. 1341 c.c.).

Il rapporto tra un artista e il proprio manager si regge quasi interamente sul contratto: la legge non gli dedica una disciplina specifica e molto dipende da ciò che le parti scrivono. Proprio per questo le clausole di esclusiva, durata, compenso e recesso, se formulate in modo generico, sono la principale fonte di contenzioso. Questo articolo indica quali profili verificare prima di firmare, con i principali riferimenti del codice civile.

Cos'è il contratto di management e come lo qualifica la legge

Il contratto di management artistico è un contratto atipico: il codice civile non lo prevede e non ne stabilisce il contenuto. Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, la qualificazione dipende dalle prestazioni concretamente pattuite e non dal nome che le parti gli hanno dato. A seconda dei casi può essere ricondotto al mandato (artt. 1703 ss. c.c.), all'agenzia (artt. 1742 ss. c.c.), alla mediazione (artt. 1754 ss. c.c.) o a una combinazione di questi schemi, con una consulenza di carriera.

La qualificazione non è un esercizio teorico: da essa dipendono le regole applicabili in caso di revoca, recesso, rendiconto e risarcimento. Una clausola che definisca con precisione i compiti del manager (ricerca di ingaggi, trattative, rappresentanza, gestione dell'immagine) riduce l'incertezza.

La clausola di esclusiva

L'esclusiva impegna l'artista ad avvalersi di un solo manager. Nel contratto di agenzia la legge prevede l'esclusiva reciproca di zona e di ramo (art. 1743 c.c.); nel management, contratto atipico, esiste soltanto se le parti l'hanno prevista e opera nei limiti in cui è stata definita. Conviene verificare:

  • per quali attività vale (concerti, televisione, cinema, pubblicità, social, collaborazioni con brand);
  • su quale territorio;
  • se riguarda tutti i contratti conclusi nel periodo o solo quelli procurati dal manager;
  • se l'artista può concludere direttamente accordi propri, e a quali condizioni.

Durata, rinnovo e preavviso

Un contratto a tempo determinato con rinnovo automatico può vincolare l'artista oltre quanto aveva previsto. La clausola di tacita proroga o rinnovazione rientra tra quelle che, se inserite in condizioni predisposte da una sola parte, richiedono approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2, c.c.). È utile controllare la scadenza, il termine di disdetta e la decorrenza del preavviso.

Percentuale e compenso del manager

La percentuale riconosciuta al manager è solo il primo dato: contano altrettanto la base di calcolo e il perimetro dei ricavi. Alcuni punti da definire per iscritto:

  • se la percentuale si applica al compenso lordo o al netto di imposte, spese e commissioni di terzi;
  • su quali ricavi si calcola (tutti quelli dell'artista o solo quelli derivanti da attività procurate o gestite dal manager);
  • il rimborso delle spese e delle anticipazioni, con i relativi limiti e giustificativi;
  • il diritto dell'artista al rendiconto: per il mandatario l'obbligo è previsto dall'art. 1713 c.c.;
  • le provvigioni dopo lo scioglimento del rapporto, sui contratti conclusi mentre era in corso: se spettano, per quanto tempo e con quale misura.

Recesso e revoca: cosa prevede il codice civile

Se il contratto è riconducibile al mandato, il mandante può revocarlo. Se è a tempo determinato, la revoca senza giusta causa prima della scadenza obbliga a risarcire il danno; se è a tempo indeterminato, la revoca senza congruo preavviso comporta lo stesso obbligo (art. 1725 c.c.). Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario non si estingue per revoca, salvo che ricorra una giusta causa o sia stato pattuito diversamente (art. 1723, comma 2, c.c.). Anche il manager che rinuncia senza giusta causa o senza preavviso risponde del danno (art. 1727 c.c.).

Per l'agenzia l'art. 1750 c.c. prevede un preavviso crescente in base alla durata del rapporto. La sua applicazione per analogia al management è talvolta invocata, ma non è pacifica: per questo è preferibile che il contratto indichi espressamente il termine di preavviso e le ipotesi di giusta causa.

Una penale per il recesso anticipato è ammessa (art. 1382 c.c.), ma il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.). Anche la facoltà di recesso e la clausola penale vanno lette con attenzione: se l'accordo è stato predisposto da una sola parte, le clausole che limitano la facoltà di recedere richiedono approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2, c.c.).

Poteri di rappresentanza e conflitto di interessi

Il manager che firma contratti a nome dell'artista agisce come rappresentante: la procura dovrebbe indicare quali atti può compiere, con quali limiti di valore e con quali controparti. Se il manager rappresenta in conflitto di interessi (ad esempio assistendo anche la società che ingaggia l'artista), il contratto concluso può essere annullato su domanda del rappresentato, quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394 c.c.). Una clausola di trasparenza, che obblighi il manager a dichiarare i rapporti con le controparti, riduce il rischio.

Diritti d'immagine e sfruttamento dei contenuti

L'incarico di gestione della carriera non implica la cessione dei diritti sull'immagine o sulle opere dell'artista. L'uso dell'immagine richiede il consenso della persona, entro i limiti dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, mentre la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere deve essere provata per iscritto (art. 110 L. 633/1941). Se il manager cura sponsorizzazioni e campagne, il contratto dovrebbe indicare durata, territorio, canali e finalità d'uso. Per un quadro d'insieme si veda la pagina dedicata al diritto dello spettacolo.

Legge applicabile, foro e dati personali

Se il manager o la società di gestione hanno sede fuori dall'Unione europea, è opportuno verificare la clausola sulla legge applicabile e sul foro competente (Reg. CE 593/2008 e Reg. UE 1215/2012) e considerare l'eventuale trasferimento di dati personali verso paesi terzi (Capo V del Reg. UE 2016/679). Una clausola compromissoria o di deroga alla competenza richiede approvazione specifica per iscritto (art. 1341, comma 2, c.c.). Anche il ruolo del manager nel trattamento dei dati dell'artista (titolare, contitolare o responsabile) va definito nel contratto.

Checklist prima di firmare

  • I compiti del manager sono descritti in modo preciso?
  • L'esclusiva ha limiti di attività e di territorio?
  • Durata, rinnovo e preavviso sono chiari e coerenti con il piano di carriera?
  • Base di calcolo della percentuale, spese e rendiconto sono indicati per iscritto?
  • Il regime delle provvigioni dopo lo scioglimento è definito?
  • Recesso, giusta causa e penale sono espressi, e le clausole che richiedono approvazione specifica sono state sottoscritte a parte?
  • I poteri di firma del manager hanno limiti e la procura è circoscritta?
  • Sono regolati conflitti di interessi, diritti d'immagine, dati personali, legge applicabile e foro?

N.B. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale su un caso specifico. La qualificazione e la validità delle singole clausole dipendono dal testo del contratto e dalle circostanze concrete: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.

Area di riferimento: Diritto dello Spettacolo.