In breve

  • La segnalazione a sofferenza presuppone una grave difficoltà economica del cliente, non un semplice ritardo isolato.
  • Produce effetti immediati sul credito presso gli altri intermediari: il fattore tempo è spesso determinante.
  • Gli strumenti vanno dall'accesso ai propri dati al reclamo, al ricorso all'ABF e, nei casi più gravi, al giudice.

Una segnalazione in Centrale Rischi può avere conseguenze concrete sulla vita di una persona o di un'impresa: dalla difficoltà a ottenere un nuovo finanziamento alla revoca di affidamenti già concessi da altri intermediari. Capire come funziona il sistema e quando una segnalazione può essere considerata illegittima è il primo passo per valutare se e come intervenire.

Cos'è la Centrale Rischi

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia che raccoglie, mese per mese, i dati sull'indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari. Ogni intermediario è tenuto a comunicare periodicamente la posizione dei propri clienti, e i dati raccolti sono a loro volta consultabili dagli altri intermediari partecipanti al sistema, che li utilizzano nella valutazione del merito creditizio.

La segnalazione a "sofferenza"

Tra le diverse categorie di segnalazione, quella a sofferenza è la più grave: viene riservata alle posizioni per cui l'intermediario valuta il cliente in uno stato di grave difficoltà economica, sostanzialmente equiparabile all'insolvenza, e non a un mero ritardo nei pagamenti. Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia richiedono che questa valutazione sia il frutto di un esame della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non della singola inadempienza isolata.

È proprio su questo punto che si concentra la maggior parte dei contenziosi: una segnalazione a sofferenza basata sul solo ritardo occasionale in un pagamento, senza una reale valutazione della situazione patrimoniale complessiva del cliente, può essere considerata illegittima. La giurisprudenza ha inoltre valorizzato, in molte pronunce, l'esigenza che il cliente venga messo preventivamente a conoscenza dell'intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione, così da poter eventualmente fornire chiarimenti prima che il dato venga trasmesso.

Una precisazione utile. Non ogni segnalazione sfavorevole è illegittima: la valutazione richiede sempre un esame della documentazione contrattuale, della corrispondenza intercorsa con l'intermediario e della situazione finanziaria del momento.

Le conseguenze di una segnalazione illegittima

Una segnalazione a sofferenza, anche quando successivamente rettificata, produce effetti immediati: gli altri intermediari che consultano la Centrale Rischi possono revocare affidamenti in essere o rifiutare nuove richieste di credito. Per questo motivo, quando la segnalazione appare ingiustificata, il fattore tempo è spesso determinante.

Cosa fare per contestare una segnalazione

  1. Richiedere l'accesso ai propri dati

    Il cliente ha diritto di conoscere la propria posizione in Centrale Rischi, richiedendola direttamente alla Banca d'Italia o all'intermediario segnalante.

  2. Reclamo all'intermediario

    Un reclamo formale, corredato dalla documentazione a sostegno, è spesso il primo passo per ottenere una rettifica senza affrontare i tempi di un procedimento giudiziale.

  3. Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

    Se il reclamo non ha esito, l'ABF offre una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari, generalmente più rapida ed economica rispetto alla via giudiziale ordinaria.

  4. Azione giudiziale

    Nei casi più urgenti, data la rapidità con cui una segnalazione può produrre danni, è possibile chiedere al giudice la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno subito.

N.B. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale su un caso specifico. La legittimità di una segnalazione dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.

Area di riferimento: Diritto Bancario.